Sentenza 2/1981 (ECLI:IT:COST:1981:2)
Massima numero 11387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
22/01/1981; Decisione del
22/01/1981
Deposito del 28/01/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/81 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - TUTELA DELLA INDIPENDENZA DEL GIUDICE EX ART. 108 COST. - APPLICABILITA' AI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E AGLI ALTRI AUSILIARI DEL MAGISTRATO - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 2/81 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - TUTELA DELLA INDIPENDENZA DEL GIUDICE EX ART. 108 COST. - APPLICABILITA' AI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E AGLI ALTRI AUSILIARI DEL MAGISTRATO - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La tutela dell'indipendenza dei giudici sancita dall'art. 108 Cost. non si estende agli ausiliari del magistrato, applicandosi, invece, - per costante giurisprudenza di questa Corte - solo a quegli "estranei" che siano chiamati a partecipare alla funzione giurisdizionale come ad esempio i componenti "laici" delle corti d'assise, dei tribunali dei minorenni, delle sezioni specializzate agrarie ecc. ("Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2,3 e 4 della legge 1 dicembre 1956 n. 1426 sollevata, con riferimento all'art. 108, comma 2^, Cost. per il dubbio che l'inadeguatezza dei compensi dei consulenti tecnici d'ufficio non assicuri ai medesimi la necessaria indipendenza). - Cfr. ord. n. 86 del 1964 e sent. n. 190 del 1974.
La tutela dell'indipendenza dei giudici sancita dall'art. 108 Cost. non si estende agli ausiliari del magistrato, applicandosi, invece, - per costante giurisprudenza di questa Corte - solo a quegli "estranei" che siano chiamati a partecipare alla funzione giurisdizionale come ad esempio i componenti "laici" delle corti d'assise, dei tribunali dei minorenni, delle sezioni specializzate agrarie ecc. ("Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2,3 e 4 della legge 1 dicembre 1956 n. 1426 sollevata, con riferimento all'art. 108, comma 2^, Cost. per il dubbio che l'inadeguatezza dei compensi dei consulenti tecnici d'ufficio non assicuri ai medesimi la necessaria indipendenza). - Cfr. ord. n. 86 del 1964 e sent. n. 190 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte