Sentenza 4/1981 (ECLI:IT:COST:1981:4)
Massima numero 9527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
22/01/1981; Decisione del
22/01/1981
Deposito del 28/01/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 4/81. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ALBERGO, PENSIONE, LOCANDA - VINCOLO ALBERGHIERO - PROROGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 4/81. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ALBERGO, PENSIONE, LOCANDA - VINCOLO ALBERGHIERO - PROROGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La discriminazione tra immobili assoggettati o meno alla proroga del vincolo alberghiero a seconda dell'epoca di destinazione a tale uso (rispettivamente, anteriore o successiva alla pubblicazione del d.lg. lgt. n. 117 del 1945), corrispondeva all'esigenza di non diminuire le ridotte ed insostituibili attrezzature turistiche esistenti nel dopoguerra, ma tale esigenza non e` piu` attuale a misura che si e` accresciuto ed ammodernato il patrimonio alberghiero, e la discriminazione non puo` essere ulteriormente protratta se non sconfinando oltre il ragionevole uso della discrezionalita` legislativa. Ne` puo` ritenersi che il vincolo incida sui vecchi alberghi in quanto siti nel centro cittadino - e, dunque, capaci di attrarre turismo di qualita` - dal momento che la proroga e` imposta non in ragione dell'ubicazione dell'immobile, ma soltanto dell'epoca di destinazione all'uso. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbiti gli ulteriori profili riferiti agli artt. 41, comma terzo, e 42, comma secondo, Cost.) - l'art. 5, d.l. 27 giugno 1967 n. 460, convertito in L. 28 luglio 1967 n. 628, il quale dispone l'ulteriore proroga del vincolo al 31 dicembre 1968.
La discriminazione tra immobili assoggettati o meno alla proroga del vincolo alberghiero a seconda dell'epoca di destinazione a tale uso (rispettivamente, anteriore o successiva alla pubblicazione del d.lg. lgt. n. 117 del 1945), corrispondeva all'esigenza di non diminuire le ridotte ed insostituibili attrezzature turistiche esistenti nel dopoguerra, ma tale esigenza non e` piu` attuale a misura che si e` accresciuto ed ammodernato il patrimonio alberghiero, e la discriminazione non puo` essere ulteriormente protratta se non sconfinando oltre il ragionevole uso della discrezionalita` legislativa. Ne` puo` ritenersi che il vincolo incida sui vecchi alberghi in quanto siti nel centro cittadino - e, dunque, capaci di attrarre turismo di qualita` - dal momento che la proroga e` imposta non in ragione dell'ubicazione dell'immobile, ma soltanto dell'epoca di destinazione all'uso. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbiti gli ulteriori profili riferiti agli artt. 41, comma terzo, e 42, comma secondo, Cost.) - l'art. 5, d.l. 27 giugno 1967 n. 460, convertito in L. 28 luglio 1967 n. 628, il quale dispone l'ulteriore proroga del vincolo al 31 dicembre 1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte