Ordinanza 5/1981 (ECLI:IT:COST:1981:5)
Massima numero 14498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  22/01/1981;  Decisione del  22/01/1981
Deposito del 28/01/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 5/81. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONI DI GUERRA - INTEGRAZIONE A FAVORE DEL GENITORE SUPERSTITE - ESCLUSIONE IN CASO DI FIGLIE NON NUBILI NON PREVISTA IN CASO DI FIGLI NON CELIBI - IUS SUPERVENIENS - ELIMINAZIONE DELLA LAMENTATA DISCRIMINAZIONE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 49, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione spettante sulla pensione di guerra al genitore superstite per le figlie, quando queste ultime non siano nubili - per il dubbio che cio' realizzi un'ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei genitori con figli maschi, cui l'integrazione spetta comunque (sussistendo le altre condizioni, quali minore eta', inabilita', ecc.) ancorche' questi ultimi non siano celibi - postoche', nelle more del giudizio e' sopravvenuto il d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, il quale, innovando la normativa impugnata, ha eliminato le discriminazioni a danno delle figlie non nubili in tema di integrazione della pensione di guerra spettante alla vedova (art. 43, d.P.R. 915/1978), e la nuova disciplina si applica a tutte le pensioni di guerra il cui diritto sia sorto per fatti avvenuti dal 29 settembre 1911 (art. 133 d.P.R. citato), per cui si rende necessario accertare, alla stregua della nuova normativa, se la questione prospettata sia tuttora rilevante.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte