Ordinanza 10/1981 (ECLI:IT:COST:1981:10)
Massima numero 14499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
22/01/1981; Decisione del
22/01/1981
Deposito del 28/01/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 10/81. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SEMILIBERTA' - IMPOSSIBILITA' DI CONCEDERLA AI CONDANNATI PER DETERMINATI REATI - APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA ANCHE AI SOGGETTI CHE HANNO COMMESSO IL REATO ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE PREVEDENTE L'ISTITUTO DELLA SEMILIBERTA' - PRETESA RETROATTIVITA' DELLA NORMA PENALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 10/81. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SEMILIBERTA' - IMPOSSIBILITA' DI CONCEDERLA AI CONDANNATI PER DETERMINATI REATI - APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA ANCHE AI SOGGETTI CHE HANNO COMMESSO IL REATO ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE PREVEDENTE L'ISTITUTO DELLA SEMILIBERTA' - PRETESA RETROATTIVITA' DELLA NORMA PENALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La disciplina prevista dall'art. 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a norma del quale non e' possibile concedere la semiliberta' in determinate ipotesi, e' ovviamente applicabile anche ai soggetti che si trovano ad espiare la pena per reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge citata; cio', tuttavia, non comporta che la norma denunciata incida sull'ambito temporale di efficacia della norma penale in forza della quale fu emessa la condanna, concernendo, al contrario, soltanto l'applicabilita' della ben diversa disciplina attinente al regime di espiazione della pena detentiva gia' inflitta al momento dell'entrata in vigore della legge in esame. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 47, secondo comma, stessa legge). - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale dello stesso art. 48, terzo comma, in relazione all'art. 47, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 111, primo comma, Cost.. Al riguardo, v. nota a massime sent. n. 107/1980.
La disciplina prevista dall'art. 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a norma del quale non e' possibile concedere la semiliberta' in determinate ipotesi, e' ovviamente applicabile anche ai soggetti che si trovano ad espiare la pena per reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge citata; cio', tuttavia, non comporta che la norma denunciata incida sull'ambito temporale di efficacia della norma penale in forza della quale fu emessa la condanna, concernendo, al contrario, soltanto l'applicabilita' della ben diversa disciplina attinente al regime di espiazione della pena detentiva gia' inflitta al momento dell'entrata in vigore della legge in esame. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 47, secondo comma, stessa legge). - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale dello stesso art. 48, terzo comma, in relazione all'art. 47, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 111, primo comma, Cost.. Al riguardo, v. nota a massime sent. n. 107/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte