Sentenza 11/1981 (ECLI:IT:COST:1981:11)
Massima numero 10019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  29/01/1981;  Decisione del  29/01/1981
Deposito del 10/02/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10020  10021  10022  10023


Titolo
SENT. 11/81 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA - GIUDIZIO DI RINVIO - NORME GIA' APPLICATE IN ALTRE SEDI - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono irrilevanti le questioni di legittimita` costituzionale delle norme che attengono alla competenza e ai poteri del tribunale dei minorenni del luogo di residenza dell'adottante e al consenso dei genitori del minore adottando nell'adozione ordinaria, in quanto dette norme hanno gia` ricevuto applicazione in altre sedi, mentre il giudice a quo, quale giudice di rinvio, trova una precisa delimitazione al tema del suo decidere nel principio di diritto enunziato dalla Cassazione, che attiene alla cessazione dello stato di adottabilita` nel procedimento di adozione speciale, a seguito di "dichiarazione definitiva" dell'adozione ordinaria. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 296, 311, 312 n. 3 del codice civile e 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, primo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 30  co. 2

Costituzione  art. 31  co. 2

Altri parametri e norme interposte