Sentenza 11/1981 (ECLI:IT:COST:1981:11)
Massima numero 10022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
29/01/1981; Decisione del
29/01/1981
Deposito del 10/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 11/81 D. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA E SPECIALE - FINALITA' IMPOSTE DAI PRINCIPI COSTITUZIONALI.
SENT. 11/81 D. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA E SPECIALE - FINALITA' IMPOSTE DAI PRINCIPI COSTITUZIONALI.
Testo
Dal combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost. emerge, quale valore primario, la promozione della personalita` del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a cio` piu` idoneo, che e` in primissima istanza la famiglia di origine e solo in caso di incapacita` di questa una famiglia sostitutiva, poiche` il minore richiede, per la sua crescita normale, affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali. Il diritto dei genitori del sangue sta e viene meno in relazione alla capacita` funzionale di assolvere i compiti previsti dall'art. 30, primo comma, Cost. con carattere di effettivita` (e quindi con impegno personale e diretto, senza possibilita` di delegare ad altri detti compiti), mentre nella ricerca della famiglia sostitutiva va perseguita la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore, quella cioe` che piu` garantisca dal punto di vista morale la migliore cura della persona.
Dal combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost. emerge, quale valore primario, la promozione della personalita` del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a cio` piu` idoneo, che e` in primissima istanza la famiglia di origine e solo in caso di incapacita` di questa una famiglia sostitutiva, poiche` il minore richiede, per la sua crescita normale, affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali. Il diritto dei genitori del sangue sta e viene meno in relazione alla capacita` funzionale di assolvere i compiti previsti dall'art. 30, primo comma, Cost. con carattere di effettivita` (e quindi con impegno personale e diretto, senza possibilita` di delegare ad altri detti compiti), mentre nella ricerca della famiglia sostitutiva va perseguita la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore, quella cioe` che piu` garantisca dal punto di vista morale la migliore cura della persona.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 2
Altri parametri e norme interposte