Sentenza 15/1981 (ECLI:IT:COST:1981:15)
Massima numero 11692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
29/01/1981; Decisione del
29/01/1981
Deposito del 10/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 15/81. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DISCI- PLINA DELLA LOTTIZZAZIONE DI AREE CON DESTINAZIONE EDILIZIA - MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO A FAVORE DEL CONDUTTORE DECADUTO DALLA PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFITTO DEL FONDO RUSTICO - ERRATA INDIVIDUAZIONE, NELLA NORMATIVA IMPUGNATA, DELLA SEDES MATERIAE AFFETTA DALLA OMISSIONE LAMENTATA - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILI- TA'.
SENT. 15/81. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DISCI- PLINA DELLA LOTTIZZAZIONE DI AREE CON DESTINAZIONE EDILIZIA - MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO A FAVORE DEL CONDUTTORE DECADUTO DALLA PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFITTO DEL FONDO RUSTICO - ERRATA INDIVIDUAZIONE, NELLA NORMATIVA IMPUGNATA, DELLA SEDES MATERIAE AFFETTA DALLA OMISSIONE LAMENTATA - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILI- TA'.
Testo
Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 28, L. 17 agosto 1942 n. 1150, e dell'art. 8, L. 6 agosto 1967 n. 765. Le norme denunciate, disciplinando il procedimento di lottizzazione di aree con destinazione edilizia, non rappresentano la sedes materiae idonea a dar luogo a sindacato di legittimita` costituzionale sulla mancata previsione di una disposizione che attribuisca un indennizzo al conduttore del fondo, il quale venga dichiarato decaduto dalla proroga del contratto perche` il fondo medesimo e` stato compreso in un piano di lottizzazione. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 8, L. 6 agosto 1967 n. 765, e dell'art. 28, L. 17 agosto 1942 n. 1150, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost.). - cfr. S.n. 35/1980.
Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 28, L. 17 agosto 1942 n. 1150, e dell'art. 8, L. 6 agosto 1967 n. 765. Le norme denunciate, disciplinando il procedimento di lottizzazione di aree con destinazione edilizia, non rappresentano la sedes materiae idonea a dar luogo a sindacato di legittimita` costituzionale sulla mancata previsione di una disposizione che attribuisca un indennizzo al conduttore del fondo, il quale venga dichiarato decaduto dalla proroga del contratto perche` il fondo medesimo e` stato compreso in un piano di lottizzazione. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 8, L. 6 agosto 1967 n. 765, e dell'art. 28, L. 17 agosto 1942 n. 1150, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost.). - cfr. S.n. 35/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte