Sentenza 234/2020 (ECLI:IT:COST:2020:234)
Massima numero 43226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 09/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Assenza di incertezza del petitum, autonomia argomentativa delle ordinanze e univocità del tenore letterale delle norme censurate - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.
Prospettazione della questione incidentale - Assenza di incertezza del petitum, autonomia argomentativa delle ordinanze e univocità del tenore letterale delle norme censurate - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.
Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per incertezza del petitum, difetto di autonomia argomentativa delle ordinanze di rimessione rispetto ai ricorsi, nonché mancato esperimento del tentativo di interpretazione adeguatrice - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi dal 260 al 268, della legge n. 145 del 2018. Tutte le ordinanze di rimessione contengono un'autonoma esposizione degli argomenti di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni e tutte chiaramente individuano l'oggetto della denunciata illegittimità costituzionale. Peraltro, a fronte dell'univoco tenore letterale delle norme censurate, non è dato intendere quale interpretazione adeguatrice i rimettenti avrebbero potuto e dovuto esperire; anche considerato che la stessa Avvocatura dello Stato, nel sollevare l'eccezione, manca di ipotizzarne alcuna.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per incertezza del petitum, difetto di autonomia argomentativa delle ordinanze di rimessione rispetto ai ricorsi, nonché mancato esperimento del tentativo di interpretazione adeguatrice - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi dal 260 al 268, della legge n. 145 del 2018. Tutte le ordinanze di rimessione contengono un'autonoma esposizione degli argomenti di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni e tutte chiaramente individuano l'oggetto della denunciata illegittimità costituzionale. Peraltro, a fronte dell'univoco tenore letterale delle norme censurate, non è dato intendere quale interpretazione adeguatrice i rimettenti avrebbero potuto e dovuto esperire; anche considerato che la stessa Avvocatura dello Stato, nel sollevare l'eccezione, manca di ipotizzarne alcuna.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 260
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 261
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 262
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 263
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 264
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 265
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 266
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 267
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 268
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte