Ordinanza 20/1981 (ECLI:IT:COST:1981:20)
Massima numero 14500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  29/01/1981;  Decisione del  29/01/1981
Deposito del 10/02/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 20/81. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE MILITARE - AVANZAMENTO A SCELTA - RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE EFFETTUATO NON "ORA PER ALLORA" BENSI' NEL NORMALE SCRUTINIO SUCCESSIVO ALL'ANNULLAMENTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA TUTELA DEI DIRITTI E DEGL'INTERESSI DEI CITTADINI DI FRONTE ALL'AMMINISTRAZIONE, DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 113, 3 e 97 Cost. - degli artt. 49, comma secondo, lett. b, e 54 legge 12 novembre 1955, n. 1137, essendo sopraggiunta la legge 20 settembre 1980, n. 574, il cui art. 26 ha integralmente sostituito il testo del denunciato art. 54 della legge n. 1137 del 1955; detta normativa, per quanto riguarda la rinnovazione del giudizio di avanzamento a scelta annullato in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale, non rinvia piu' alla lett. b del secondo comma dell'art. 49 della stessa legge, ma dispone che: 1) la promozione non venga computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio, precisando i tempi e le modalita' del riassorbimento dell'eccedenza; 2) la rinnovazione del giudizio venga effettuata dagli organi competenti entro sei mesi dalla notifica all'Amministrazione della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione; 3) non si proceda a nuova valutazione qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, provvedendo in tal caso d'ufficio il Ministero competente agli adempimenti per la sua promozione. Si rende pertanto indispensabile verificare se la nuova normativa spieghi i suoi effetti anche nei giudizi a quibus, ed anche ove si neghi la sua applicabilita' in detti giudizi occorre pur sempre vagliare se non possa quanto meno venire utilizzata, come strumento ermeneutico, al fine di addivenire a quella diversa interpretazione della denunziata normativa, secondo la quale essa contemplerebbe, invece, la rinnovazione del giudizio "ora per allora", sulla base degli stessi criteri assunti a suo tempo per la formulazione del giudizio relativo all'anno per il quale la valutazione deve essere rinnovata, con distinti punteggi e graduatorie per ciascun anno di avanzamento, sottraendosi cosi' alle censure di illegittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte