Sentenza 22/1981 (ECLI:IT:COST:1981:22)
Massima numero 14315
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
09/02/1981; Decisione del
09/02/1981
Deposito del 10/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/81 A. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - DISPOSIZIONE DELLA LEGGE DI CUI SI RICHIEDE L'ABROGAZIONE, MODIFICATA NELLA DURATA SUCCESIVAMENTE ALL'EMISSIONE DELL'ORDINANZA DELL'UFFICIO CENTRALE - NECESITA' CHE L'UFFICIO CENTRALE VALUTI SE LA RICHIESTA REFERENDARIA DEBBA ESTENDERSI ALLA NUOVA DISCIPLINA - ESCLUSIONE, ALLO STATO, DELL'ESAME E DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' CIRCA LA NORMATIVA MODIFICATA.
SENT. 22/81 A. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - DISPOSIZIONE DELLA LEGGE DI CUI SI RICHIEDE L'ABROGAZIONE, MODIFICATA NELLA DURATA SUCCESIVAMENTE ALL'EMISSIONE DELL'ORDINANZA DELL'UFFICIO CENTRALE - NECESITA' CHE L'UFFICIO CENTRALE VALUTI SE LA RICHIESTA REFERENDARIA DEBBA ESTENDERSI ALLA NUOVA DISCIPLINA - ESCLUSIONE, ALLO STATO, DELL'ESAME E DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' CIRCA LA NORMATIVA MODIFICATA.
Testo
Nel giudizio di ammissibilita' del referendum per l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) convertito in legge 6 febbraio 1980, n. 15, tanto l'art. 6, (concernente il fermo di polizia) che nella sua portata originaria (essendo decorso l'anno di efficacia gia' previsto), non sarebbe piu' applicabile, quanto la norma di proroga (art. 1 del d.l. 12 dicembre 1980, n. 851) non contemplata dal quesito nei termini dichiarati legittimi dall'Ufficio centrale per il referendum (al quale spetta valutare se la richiesta referendaria debba estendersi alla nuova disciplina), vanno esclusi, allo stato, dall'esame e dalla conseguente pronuncia della Corte costituzionale. - S. n. 68/1978.
Nel giudizio di ammissibilita' del referendum per l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) convertito in legge 6 febbraio 1980, n. 15, tanto l'art. 6, (concernente il fermo di polizia) che nella sua portata originaria (essendo decorso l'anno di efficacia gia' previsto), non sarebbe piu' applicabile, quanto la norma di proroga (art. 1 del d.l. 12 dicembre 1980, n. 851) non contemplata dal quesito nei termini dichiarati legittimi dall'Ufficio centrale per il referendum (al quale spetta valutare se la richiesta referendaria debba estendersi alla nuova disciplina), vanno esclusi, allo stato, dall'esame e dalla conseguente pronuncia della Corte costituzionale. - S. n. 68/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte