Sentenza 22/1981 (ECLI:IT:COST:1981:22)
Massima numero 14316
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
09/02/1981; Decisione del
09/02/1981
Deposito del 10/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/81 B. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - RICHIESTA COMPRENDENTE UNA MOLTEPLICITA' DI DISPOSIZIONI - NECESSARIA ESCLUSIONE DAL GIUDIZIO DI UNA DI ESSE - INAMMISSIBILITA' DELL'INTERA RICHIESTA - SOLO QUANDO VENGA MENO L'OMOGENEITA' DEL QUESITO.
SENT. 22/81 B. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - RICHIESTA COMPRENDENTE UNA MOLTEPLICITA' DI DISPOSIZIONI - NECESSARIA ESCLUSIONE DAL GIUDIZIO DI UNA DI ESSE - INAMMISSIBILITA' DELL'INTERA RICHIESTA - SOLO QUANDO VENGA MENO L'OMOGENEITA' DEL QUESITO.
Testo
La esclusione dall'esame della Corte costituzionale, nel giudizio sull'ammissibilita' del referendum, di alcune delle disposizioni della legge della quale si richiede l'abrogazione, non impedisce che le altre, rimaste oggetto dell'unica richiesta referendaria (che, pertanto, in tale ipotesi non si scinde in piu' richieste), vengano unitariamente assoggettate alla consultazione popolare, a meno che, proprio per effetto dell'esclusione, non resti in concreto vulnerata la necessaria omogeneita' del quesito. - S. n. 16/1978.
La esclusione dall'esame della Corte costituzionale, nel giudizio sull'ammissibilita' del referendum, di alcune delle disposizioni della legge della quale si richiede l'abrogazione, non impedisce che le altre, rimaste oggetto dell'unica richiesta referendaria (che, pertanto, in tale ipotesi non si scinde in piu' richieste), vengano unitariamente assoggettate alla consultazione popolare, a meno che, proprio per effetto dell'esclusione, non resti in concreto vulnerata la necessaria omogeneita' del quesito. - S. n. 16/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte