Sentenza 22/1981 (ECLI:IT:COST:1981:22)
Massima numero 14317
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
09/02/1981; Decisione del
09/02/1981
Deposito del 10/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/81 C. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - LEGGE CONCERNENTE MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELL'ORDINE DEMOCRATICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - MATERIA DISCIPLINATA DA DISPOSIZIONI CHE, PUR NELLA VARIETA' DEI LORO CONTENUTI, PRESENTANO UN CONNOTATO DI SOSTANZIALE UNITARIETA' - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA (CON ESCLUSIONE, ALLO STATO, DELL'ART. 6: FERMO DI POLIZIA).
SENT. 22/81 C. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - LEGGE CONCERNENTE MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELL'ORDINE DEMOCRATICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - MATERIA DISCIPLINATA DA DISPOSIZIONI CHE, PUR NELLA VARIETA' DEI LORO CONTENUTI, PRESENTANO UN CONNOTATO DI SOSTANZIALE UNITARIETA' - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA (CON ESCLUSIONE, ALLO STATO, DELL'ART. 6: FERMO DI POLIZIA).
Testo
Le disposizioni del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15) che - con la esclusione, allo stato, dell'art. 6 (v. precedente massima A) - sono oggetto di richiesta di referendum abrogativo, appaiono informate, pur nella varieta' dei loro contenuti, ad un principio comune, che conferisce alla materia disciplinata un connotato di sostanziale unitarieta'. Come si desume, infatti, dallo stesso suo titolo, l'atto legislativo investito concerne "misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica": esso, pertanto, si colloca storicamente in una fase di emergenza, che ha determinato il legislatore ad apportare modifiche all'intero sistema di prevenzione e repressione nell'ambito penale, in funzione preminente, appunto, della lotta al terrorismo ed alla delinquenza comune. Il quesito referendario pur con la suddetta esclusione - appare quindi, alla luce dei principi gia' enunciati dalla Corte in materia, omogeneo ed univoco, eppertanto la richiesta di abrogazione - in mancanza di alcun'altra ragione di inammissibilita' - va dichiarata ammissibile. - S. n. 16/1978
Le disposizioni del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15) che - con la esclusione, allo stato, dell'art. 6 (v. precedente massima A) - sono oggetto di richiesta di referendum abrogativo, appaiono informate, pur nella varieta' dei loro contenuti, ad un principio comune, che conferisce alla materia disciplinata un connotato di sostanziale unitarieta'. Come si desume, infatti, dallo stesso suo titolo, l'atto legislativo investito concerne "misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica": esso, pertanto, si colloca storicamente in una fase di emergenza, che ha determinato il legislatore ad apportare modifiche all'intero sistema di prevenzione e repressione nell'ambito penale, in funzione preminente, appunto, della lotta al terrorismo ed alla delinquenza comune. Il quesito referendario pur con la suddetta esclusione - appare quindi, alla luce dei principi gia' enunciati dalla Corte in materia, omogeneo ed univoco, eppertanto la richiesta di abrogazione - in mancanza di alcun'altra ragione di inammissibilita' - va dichiarata ammissibile. - S. n. 16/1978
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte