Sentenza 24/1981 (ECLI:IT:COST:1981:24)
Massima numero 14319
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  09/02/1981;  Decisione del  09/02/1981
Deposito del 10/02/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14287  14318


Titolo
SENT. 24/81 C. REFERENDUM - RICHIESTA DI ABROGAZIONE DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMI - DISPOSIZIONI A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

Testo
Nel referendum per l'abrogazione dell'art. 42, comma terzo, del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (licenza di porto d'armi fuori della propria abitazione) non e' in gioco la permanenza del principio della legittima difesa della persona e degli averi prevista dagli artt. 52 e 55 cod. pen., 42 cod. pen. mil. pace, e 2044 cod. civ.) ma soltanto uno dei vari possibili mezzi per la sua attuazione. E' percio' da escludersi che la norma oggetto del quesito referendario possa, in riferimento agli artt. 2 e 42 della Costituzione, comprendersi tra quelle "a contenuto costituzionalmente vincolato", il cui nucleo, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, e' sottratto ad ogni intervento abrogativo del legislatore ordinario e quindi anche alla consultazione referendaria. - S. n. 16/1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte