Sentenza 234/2020 (ECLI:IT:COST:2020:234)
Massima numero 43227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 09/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Titolo
Oggetto del giudizio - Argomentazione sufficiente e richiamo cumulativo alle norme censurate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Oggetto del giudizio - Argomentazione sufficiente e richiamo cumulativo alle norme censurate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa specifica censura della norma rilevante ai fini della questione prospettata - nel giudizio di legittimità costituzionale del comma 261 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018. Il giudice a quo - pur non avendo specificamente censurato il comma 263 dello stesso articolo, che prevede l'esenzione dal prelievo delle pensioni liquidate con il sistema contributivo - in motivazione si riferisce ai «commi 261 e segg.» e, soprattutto, illustra le ragioni per le quali sospetta di illegittimità costituzionale l'esenzione dal prelievo disposta con esclusivo riguardo al metodo liquidativo della pensione. Quindi, è da intendersi censurata anche tale esenzione, appunto perché limitata alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo, nell'evidente prospettiva di una sua necessaria estensione alle pensioni liquidate, in tutto o in parte, con il sistema retributivo.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa specifica censura della norma rilevante ai fini della questione prospettata - nel giudizio di legittimità costituzionale del comma 261 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018. Il giudice a quo - pur non avendo specificamente censurato il comma 263 dello stesso articolo, che prevede l'esenzione dal prelievo delle pensioni liquidate con il sistema contributivo - in motivazione si riferisce ai «commi 261 e segg.» e, soprattutto, illustra le ragioni per le quali sospetta di illegittimità costituzionale l'esenzione dal prelievo disposta con esclusivo riguardo al metodo liquidativo della pensione. Quindi, è da intendersi censurata anche tale esenzione, appunto perché limitata alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo, nell'evidente prospettiva di una sua necessaria estensione alle pensioni liquidate, in tutto o in parte, con il sistema retributivo.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 261
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte