Sentenza 25/1981 (ECLI:IT:COST:1981:25)
Massima numero 9398
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
09/02/1981; Decisione del
09/02/1981
Deposito del 10/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 25/81. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - TRIBUNALI MILITARI - PARTECIPAZIONE AI COLLEGI GIUDICANTI DI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO.
SENT. 25/81. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - TRIBUNALI MILITARI - PARTECIPAZIONE AI COLLEGI GIUDICANTI DI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO.
Testo
Il quesito referendario mirante alla esclusione dalla struttura dei tribunali penali militari dei giudici - ufficiali (chiamati giudici militari in contrapposizione ai magistrati militari che appartengono al ruolo organico del personale civile della giustizia militare), pur nella pluralita` delle norme che ne costituiscono l'oggetto, ha matrice razionalmente unitaria e puo` essere riconosciuto "omogeneo". Per altro aspetto, le norme oggetto del referendum abrogativo in questione, non hanno il carattere di disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato, in quanto non investono l'esistenza stessa dei tribunali militari, voluti e garantiti dalla Costituzione (art. 103, terzo comma, e IV disp. trans.) ma solo un aspetto determinato della loro attuale struttura. (Ammissibilita` della richiesta di referendum abrogativo dell'intero testo degli artt. 2, 7, 10 a 13, 15 a 19, 22, 23, 27 a 42, 54, 55 e di parte degli artt. 3, 8, 9, 14, 25, 43, 44, 45, 50, 51 del R.D. 9 settembre 1941 n. 1022). - cfr. S.n. 16/1978.
Il quesito referendario mirante alla esclusione dalla struttura dei tribunali penali militari dei giudici - ufficiali (chiamati giudici militari in contrapposizione ai magistrati militari che appartengono al ruolo organico del personale civile della giustizia militare), pur nella pluralita` delle norme che ne costituiscono l'oggetto, ha matrice razionalmente unitaria e puo` essere riconosciuto "omogeneo". Per altro aspetto, le norme oggetto del referendum abrogativo in questione, non hanno il carattere di disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato, in quanto non investono l'esistenza stessa dei tribunali militari, voluti e garantiti dalla Costituzione (art. 103, terzo comma, e IV disp. trans.) ma solo un aspetto determinato della loro attuale struttura. (Ammissibilita` della richiesta di referendum abrogativo dell'intero testo degli artt. 2, 7, 10 a 13, 15 a 19, 22, 23, 27 a 42, 54, 55 e di parte degli artt. 3, 8, 9, 14, 25, 43, 44, 45, 50, 51 del R.D. 9 settembre 1941 n. 1022). - cfr. S.n. 16/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte