Sentenza 26/1981 (ECLI:IT:COST:1981:26)
Massima numero 14932
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
10/02/1981; Decisione del
10/02/1981
Deposito del 10/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/81 A. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - PLURALITA' DI RICHIESTE DI ABROGAZIONE RIGUARDO A NORME DELLA STESSA LEGGE - POSSIBILITA' DI ESAMINARLE CONGIUNTAMENTE - ESCLUSIONE.
SENT. 26/81 A. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - PLURALITA' DI RICHIESTE DI ABROGAZIONE RIGUARDO A NORME DELLA STESSA LEGGE - POSSIBILITA' DI ESAMINARLE CONGIUNTAMENTE - ESCLUSIONE.
Testo
In caso di piu' richieste di referendum in cui si proponga, in vario senso e in varia misura, l'abrogazione parziale di una medesima legge, non puo' ritenersi consentito alla Corte, in sede di giudizio di ammissibilita', di prenderle in esame tutte insieme, in vista di questo o di quel risultato complessivo della consultazione. La lettera dell'art. 33, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, la stessa natura dei giudizi di ammissibilita', i criteri di valutazione da applicare (segnatamente quello di omogeneita' dei quesiti) e le conseguenze, inaccettabili sul piano costituzionale, che si verificherebbero decidendo di respingere tutte le richieste concorrenti o di ritenere precluse quelle presentate successivamente alla prima, esigono infatti che esse siano sindacate tutte, ed una per una. (Principi affermati riguardo alle tre richieste di referendum abrogativo di norme della legge 22 maggio 1978, n. 194, dichiarate legittime dall'Ufficio Centrale per il referendum con ordinanze 15 dicembre 1980)
In caso di piu' richieste di referendum in cui si proponga, in vario senso e in varia misura, l'abrogazione parziale di una medesima legge, non puo' ritenersi consentito alla Corte, in sede di giudizio di ammissibilita', di prenderle in esame tutte insieme, in vista di questo o di quel risultato complessivo della consultazione. La lettera dell'art. 33, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, la stessa natura dei giudizi di ammissibilita', i criteri di valutazione da applicare (segnatamente quello di omogeneita' dei quesiti) e le conseguenze, inaccettabili sul piano costituzionale, che si verificherebbero decidendo di respingere tutte le richieste concorrenti o di ritenere precluse quelle presentate successivamente alla prima, esigono infatti che esse siano sindacate tutte, ed una per una. (Principi affermati riguardo alle tre richieste di referendum abrogativo di norme della legge 22 maggio 1978, n. 194, dichiarate legittime dall'Ufficio Centrale per il referendum con ordinanze 15 dicembre 1980)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 25/05/1970
n. 352
art. 33
co. 4