Sentenza 26/1981 (ECLI:IT:COST:1981:26)
Massima numero 14933
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
10/02/1981; Decisione del
10/02/1981
Deposito del 10/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/81 B. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - RICHIESTE DISTINTE RIGUARDANTI UNA MEDESIMA LEGGE - INCONVENIENTI DERIVANTI DA POSSIBILI ESITI INCERTI E CONTRADDITTORI - POSSIBILITA' DI INTERVENTO DELLA CORTE PER EVITARLI - ESCLUSIONE.
SENT. 26/81 B. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - RICHIESTE DISTINTE RIGUARDANTI UNA MEDESIMA LEGGE - INCONVENIENTI DERIVANTI DA POSSIBILI ESITI INCERTI E CONTRADDITTORI - POSSIBILITA' DI INTERVENTO DELLA CORTE PER EVITARLI - ESCLUSIONE.
Testo
Non compete alla Corte costituzionale, per ovviare agli inconvenienti che possono essere determinati dalla coesistenza di piu' referendum aventi per oggetto una medesima legge, di incidere sulla vigente disciplina del procedimento referendario, dovendosi in tale caso procedere a una opzione, alla Corte non consentita, fra una serie di riforme astrattamente ipotizzabili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata. I rimedi auspicabili, riguardo ai suddetti inconvenienti, si affidano, pertanto, da un lato alla maturita' degli elettori e, dall'altro, ai futuri interventi del legislatore. (Principi affermati riguardo alle tre richieste di referendum abrogativo di norme della legge 22 maggio 1978, n. 194, dichiarate legittime dall'Ufficio Centrale per il referendum con ordinanze 15 dicembre 1980)
Non compete alla Corte costituzionale, per ovviare agli inconvenienti che possono essere determinati dalla coesistenza di piu' referendum aventi per oggetto una medesima legge, di incidere sulla vigente disciplina del procedimento referendario, dovendosi in tale caso procedere a una opzione, alla Corte non consentita, fra una serie di riforme astrattamente ipotizzabili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata. I rimedi auspicabili, riguardo ai suddetti inconvenienti, si affidano, pertanto, da un lato alla maturita' degli elettori e, dall'altro, ai futuri interventi del legislatore. (Principi affermati riguardo alle tre richieste di referendum abrogativo di norme della legge 22 maggio 1978, n. 194, dichiarate legittime dall'Ufficio Centrale per il referendum con ordinanze 15 dicembre 1980)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte