Sentenza 26/1981 (ECLI:IT:COST:1981:26)
Massima numero 14934
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
10/02/1981; Decisione del
10/02/1981
Deposito del 10/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/81 C. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - LEGGE SULL'ABORTO - RICHIESTA "RADICALE" TENDENTE ALLA DEPENALIZZAZIONE - POSSIBILI EFFETTI INCOSTITUZIONALI DELLA SUA APPROVAZIONE - ESTRANEITA' AL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - OMOGENEITA' DELLA RICHIESTA - AMMISSIBILITA'.
SENT. 26/81 C. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - LEGGE SULL'ABORTO - RICHIESTA "RADICALE" TENDENTE ALLA DEPENALIZZAZIONE - POSSIBILI EFFETTI INCOSTITUZIONALI DELLA SUA APPROVAZIONE - ESTRANEITA' AL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - OMOGENEITA' DELLA RICHIESTA - AMMISSIBILITA'.
Testo
Sostanzialmente e complessivamente la richiesta "radicale" formulata riguardo alla legge 22 maggio 1978, n. 194, risponde al requisito dell'omogeneita', ponendo agli elettori un quesito comune e razionalmente unitario trattandosi di depenalizzare l'aborto e principalmente di far cadere quello che viene definito il "regime amministrativo-monopolistico" che caratterizzerebbe la legge in questione, intenti, questi, che trovano riscontro nella serie di effetti abrogativi che la richiesta mira a conseguire. E poiche' la pretesa abrogazione non coinvolge norme della Costituzione, e non rileva - secondo la giurisprudenza della Corte - che essa, in caso di esito positivo del referendum, possa dar luogo ad effetti incostituzionali, la richiesta "radicale" va dichiarata ammissibile.
Sostanzialmente e complessivamente la richiesta "radicale" formulata riguardo alla legge 22 maggio 1978, n. 194, risponde al requisito dell'omogeneita', ponendo agli elettori un quesito comune e razionalmente unitario trattandosi di depenalizzare l'aborto e principalmente di far cadere quello che viene definito il "regime amministrativo-monopolistico" che caratterizzerebbe la legge in questione, intenti, questi, che trovano riscontro nella serie di effetti abrogativi che la richiesta mira a conseguire. E poiche' la pretesa abrogazione non coinvolge norme della Costituzione, e non rileva - secondo la giurisprudenza della Corte - che essa, in caso di esito positivo del referendum, possa dar luogo ad effetti incostituzionali, la richiesta "radicale" va dichiarata ammissibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte