Sentenza 26/1981 (ECLI:IT:COST:1981:26)
Massima numero 14935
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
10/02/1981; Decisione del
10/02/1981
Deposito del 10/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/81 D. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - LEGGE SULL'ABORTO - RICHIESTA "MASSIMALE" TENDENTE ALL'ABROGAZIONE COMPLESSIVA DELLA LEGGE - POSSIBILE ABROGAZIONE DI NORMA ATTUATIVA DELL'ART. 32, PRIMO COMMA, COST. - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 26/81 D. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - LEGGE SULL'ABORTO - RICHIESTA "MASSIMALE" TENDENTE ALL'ABROGAZIONE COMPLESSIVA DELLA LEGGE - POSSIBILE ABROGAZIONE DI NORMA ATTUATIVA DELL'ART. 32, PRIMO COMMA, COST. - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Pur se la richiesta "massimale" tendente all'abrogazione della legge n. 194 del 1978 nell'intera parte in cui si disciplina e si consente - a certe condizioni - l'interruzione volontaria della gravidanza risponde al requisito della omogeneita' in quanto sorretta da un criterio ispiratore fondamentalmente comune, la stessa non puo' essere ritenuta ammissibile. La richiesta, infatti, riguarda anche la completa abrogazione dell'art. 6 della legge 194/1978 che, col prevedere l'aborto terapeutico da praticarsi quando la gravidanza od il parto comportino grave pericolo per la vita ovvero quando siano accertati processi patologici che determinino grave pericolo per la salute fisica o psichica della gestante, ha dato attuazione, nel suo contenuto normativo essenziale, al primo comma dell'art. 32 Cost., dettando una disciplina che si adegua, per cio' che riguarda la tutela del diritto alla salute della gestante, a quella risultante dalla sentenza n. 27 del 1975, e tendendo quindi dunque, a restaurare una disciplina penale dichiarata costituzionalmente illegittima. L'art. 6 della legge n. 194/1978, tutelando non solo la vita, ma anche la salute, rappresenta quindi nel suo contenuto essenziale una norma costituzionalmente vincolata, con la conseguenza che l'intera richiesta "massimale" deve essere dichiarata inammissibile.
Pur se la richiesta "massimale" tendente all'abrogazione della legge n. 194 del 1978 nell'intera parte in cui si disciplina e si consente - a certe condizioni - l'interruzione volontaria della gravidanza risponde al requisito della omogeneita' in quanto sorretta da un criterio ispiratore fondamentalmente comune, la stessa non puo' essere ritenuta ammissibile. La richiesta, infatti, riguarda anche la completa abrogazione dell'art. 6 della legge 194/1978 che, col prevedere l'aborto terapeutico da praticarsi quando la gravidanza od il parto comportino grave pericolo per la vita ovvero quando siano accertati processi patologici che determinino grave pericolo per la salute fisica o psichica della gestante, ha dato attuazione, nel suo contenuto normativo essenziale, al primo comma dell'art. 32 Cost., dettando una disciplina che si adegua, per cio' che riguarda la tutela del diritto alla salute della gestante, a quella risultante dalla sentenza n. 27 del 1975, e tendendo quindi dunque, a restaurare una disciplina penale dichiarata costituzionalmente illegittima. L'art. 6 della legge n. 194/1978, tutelando non solo la vita, ma anche la salute, rappresenta quindi nel suo contenuto essenziale una norma costituzionalmente vincolata, con la conseguenza che l'intera richiesta "massimale" deve essere dichiarata inammissibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte