Sentenza 26/1981 (ECLI:IT:COST:1981:26)
Massima numero 14936
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  10/02/1981;  Decisione del  10/02/1981
Deposito del 10/02/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14932  14933  14934  14935


Titolo
SENT. 26/81 E. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - RICHIESTA "MINIMALE" TENDENTE A CONSERVARE LA LEGITTIMITA' DEL SOLO ABORTO TERAPEUTICO - OMOGENEITA' DEL QUESITO - NON COINVOLGIMENTO DI NORME COSTITUZIONALI - AMMISSIBILITA'.

Testo
La richiesta "minimale" con cui si tende ad abrogare ogni circostanza giustificativa ed ogni modalita' dell'interruzione volontaria della gravidanza prevista dalla legge n. 194 del 1978, fatta eccezione per l'aborto terapeutico, si risolve in un quesito sufficientemente omogeneo; ne' puo' sostenersi che il referendum in esame tenderebbe ad abrogare disposizioni legislative ordinarie aventi un contenuto costituzionalmente vincolato non essendo questo il caso - alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975 - di quel passo dell'art. 6, lett. b), in cui si menzionano e si tutelano distintamente salute "fisica" e salute "psichica" della gestante. La richiesta "minimale", percio', deve essere riconosciuta ammissibile anche nella parte in cui propone che si abroghino le parole "o psichica" contenute nella lett. b) del citato art. 6.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte