Sentenza 27/1981 (ECLI:IT:COST:1981:27)
Massima numero 15073
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  10/02/1981;  Decisione del  10/02/1981
Deposito del 13/02/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9383  9384


Titolo
SENT. 27/81 C. (ORDINANZA PRONUNCIATA NELLA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14 GENNAIO 1981). REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - INTERVENTO NEL GIUDIZIO - LIMITAZIONE AI SOGGETTI ED ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE - INTERVENTO DI REGIONI E DI ASSOCIAZIONI - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Nel giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo e' permesso esclusivamente l'intervento dei promotori del referendum e del Governo: gli uni come portatori della volonta' di coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza, l'altro quale rappresentante dello Stato nella sua unita', per assicurare, attraverso tale disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio. (Inammissibilita', nel giudizio di ammissibilita' del referendum per l'abrogazione di varie disposizioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968 sulla disciplina della caccia, dell'intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Organizzazioni venatorie). - S. n. 10/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte