Sentenza 28/1981 (ECLI:IT:COST:1981:28)
Massima numero 14300
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
10/02/1981; Decisione del
10/02/1981
Deposito del 13/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14312
Titolo
SENT. 28/81 A. REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - OMOGENEITA' DEL QUESITO - NOTE ESSENZIALI.
SENT. 28/81 A. REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - OMOGENEITA' DEL QUESITO - NOTE ESSENZIALI.
Testo
Come si e' gia' puntualizzato in precedenti decisioni, nel giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo, la omogeneita' del quesito referendario non puo' essere vagliata alla stregua degl'intendimenti soggettivi dei presentatori e dei sottoscrittori della richiesta: ne' tanto meno in relazione ai mutevoli intenti che potrebbero indurre gli elettori a votare per o contro l'abrogazione. Nella ipotesi in cui formi oggetto del quesito una pluralita' di norme, devesi, invece, ricercare se dalle norme medesime, obiettivamente considerate nella loro struttura e nella loro finalita', sia dato porre in evidenza un comune principio, la cui eliminazione dall'ordinamento attraverso l'abrogazione delle norme in cui si concreta, o la cui permanenza in alternativa, verra' a dipendere dalla risposta che il corpo elettorale fornira' al dilemma. In cio' si realizza appunto quella caratteristica di chiarezza, di inconfondibilita' della domanda, che, in una con le concomitanti caratteristiche di semplicita' e di univocita', sole possono soddisfare l'esigenza di "nettezza" del quesito, a sua volta postulata dalla "nettezza" della scelta. - S. nn. 16/1978 e 27/1981.
Come si e' gia' puntualizzato in precedenti decisioni, nel giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo, la omogeneita' del quesito referendario non puo' essere vagliata alla stregua degl'intendimenti soggettivi dei presentatori e dei sottoscrittori della richiesta: ne' tanto meno in relazione ai mutevoli intenti che potrebbero indurre gli elettori a votare per o contro l'abrogazione. Nella ipotesi in cui formi oggetto del quesito una pluralita' di norme, devesi, invece, ricercare se dalle norme medesime, obiettivamente considerate nella loro struttura e nella loro finalita', sia dato porre in evidenza un comune principio, la cui eliminazione dall'ordinamento attraverso l'abrogazione delle norme in cui si concreta, o la cui permanenza in alternativa, verra' a dipendere dalla risposta che il corpo elettorale fornira' al dilemma. In cio' si realizza appunto quella caratteristica di chiarezza, di inconfondibilita' della domanda, che, in una con le concomitanti caratteristiche di semplicita' e di univocita', sole possono soddisfare l'esigenza di "nettezza" del quesito, a sua volta postulata dalla "nettezza" della scelta. - S. nn. 16/1978 e 27/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte