Sentenza 234/2020 (ECLI:IT:COST:2020:234)
Massima numero 43228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 09/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  43225  43226  43227  43229  43230  43231  43232  43233  43234  43238  43242


Titolo
Previdenza - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale crescente, per il quinquennio 2019-2023, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per il Lazio, in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. L'ordinanza contiene solo un generico riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, peraltro come deduzione del ricorrente nel giudizio principale.

Per costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione rende la stessa inammissibile. (Precedenti citati: sentenze n. 136 del 2020, n. 26 del 2020, n. 160 del 2018, n. 35 del 2017; ordinanze n. 191 del 2018, n. 133 del 2011 e n. 84 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 261

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte