Sentenza 28/1981 (ECLI:IT:COST:1981:28)
Massima numero 14312
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  10/02/1981;  Decisione del  10/02/1981
Deposito del 13/02/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14300


Titolo
SENT. 28/81 B. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - CODICE PENALE - DISPOSIZIONI RELATIVE AI REATI DI OPINIONE, RIUNIONE E ASSOCIAZIONE - RICHIESTA ABROGATIVA NON CONCERNENTE UN QUESITO COMUNE E UNITARIO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
I trentuno articoli del codice penale approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, oggetto di richiesta di referendum abrogativo sono forzosamente e soggettivamente conglobati dai promotori in un unico contesto, mentre molteplici sono i parametri che obiettivamente li differenziano. La stessa tripartizione adoperata dai promotori, di reati di opinione, riunione ed associazione, postula significativamente una pluralita' di condotte, che certo non possono tutte ricondursi univocamente alla manifestazione del pensiero. Ma soprattutto determinante, ai fini della eterogeneita' che indubbiamente ne consegue, e' la profonda diversita' - che piu' rileva nella coscienza sociale e maggiormente quindi incide sulla liberta' di scelta dell'elettore - dei beni tutelati. Pertanto, non potendosi estrarre dalle disposizioni delle quali si propone l'abrogazione un quesito comune e razionalmente unitario, la richiesta va dichiarata inammissibile. - S. n. 16/1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte