Sentenza 29/1981 (ECLI:IT:COST:1981:29)
Massima numero 9394
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
10/02/1981; Decisione del
10/02/1981
Deposito del 13/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9393
Titolo
SENT. 29/81 B. GUARDIA DI FINANZA - INQUADRAMENTO DEL CORPO TRA LE FORZE ARMATE DELLO STATO - COMPITI DI DIFESA MILITARE E DI SICUREZZA INTERNA - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO.
SENT. 29/81 B. GUARDIA DI FINANZA - INQUADRAMENTO DEL CORPO TRA LE FORZE ARMATE DELLO STATO - COMPITI DI DIFESA MILITARE E DI SICUREZZA INTERNA - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO.
Testo
Il quesito referendario mirante ad escludere dal novero delle Forze Armate dello Stato il Corpo della Guardia di Finanza ed a sottrarre ad esso i compiti di difesa militare nonche` i compiti di sicurezza interna, non riveste il necessario carattere di univocita`, articolandosi su due temi distinti e non omogenei (difesa militare e sicurezza interna) suscettibili di determinare atteggiamenti differenziati nel corpo elettorale, la cui possibilita` di scelta risulterebbe coartata dalla obbligata unicita` della risposta. Per altro aspetto, rimane anche insoddisfatta la imprescindibile esigenza della univocita`, chiarezza e semplicita` del quesito, a causa della contraddittorieta` ed incoerenza riscontrabile tra la proposta eliminazione della disposizione che attribuisce al Corpo compiti di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e la prevista permanenza, nella stessa L. n. 189 del 1959, della disposizione che inquadra il Corpo stesso nella "forza pubblica". (Inammissibilita` della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'intero testo degli artt. 2, 7 e 10 e di parte degli artt. 1, 4, 5 e 8 della L. 23 aprile 1959 n. 189).
Il quesito referendario mirante ad escludere dal novero delle Forze Armate dello Stato il Corpo della Guardia di Finanza ed a sottrarre ad esso i compiti di difesa militare nonche` i compiti di sicurezza interna, non riveste il necessario carattere di univocita`, articolandosi su due temi distinti e non omogenei (difesa militare e sicurezza interna) suscettibili di determinare atteggiamenti differenziati nel corpo elettorale, la cui possibilita` di scelta risulterebbe coartata dalla obbligata unicita` della risposta. Per altro aspetto, rimane anche insoddisfatta la imprescindibile esigenza della univocita`, chiarezza e semplicita` del quesito, a causa della contraddittorieta` ed incoerenza riscontrabile tra la proposta eliminazione della disposizione che attribuisce al Corpo compiti di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e la prevista permanenza, nella stessa L. n. 189 del 1959, della disposizione che inquadra il Corpo stesso nella "forza pubblica". (Inammissibilita` della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'intero testo degli artt. 2, 7 e 10 e di parte degli artt. 1, 4, 5 e 8 della L. 23 aprile 1959 n. 189).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte