Sentenza 30/1981 (ECLI:IT:COST:1981:30)
Massima numero 14320
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
12/02/1981; Decisione del
12/02/1981
Deposito del 13/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/81 A. REFERENDUM - CATEGORIE DI LEGGI SOTTRATTE AL REFERENDUM ABROGATIVO - INTERPRETAZIONE LOGICO-SISTEMATICA - RICHIESTE DI ABROGAZIONE DI LEGGI STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESECUZIONE DI TRATTATI INTERNAZIONALI - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 30/81 A. REFERENDUM - CATEGORIE DI LEGGI SOTTRATTE AL REFERENDUM ABROGATIVO - INTERPRETAZIONE LOGICO-SISTEMATICA - RICHIESTE DI ABROGAZIONE DI LEGGI STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESECUZIONE DI TRATTATI INTERNAZIONALI - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato, l'interpretazione logico sistematica in virtu' della quale nelle categorie delle leggi che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione non consente di sottoporre a referendum abrogativo, rientrano anche "le disposizioni produttive di effetti collegati in modo cosi' stretto all'ambito di operativita'" delle leggi anzidette "che la preclusione debba ritenersi sottintesa", fa si' che debbano venir preclusi i referendum che investano non soltanto le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, ma anche quelle strettamente collegate all'esecuzione dei trattati medesimi. Restano dunque sottratte all'abrogazione referendaria non tutte le norme che lo Stato italiano puo' emanare, operando delle scelte, per dare attuazione nei modi considerati piu' idonei agl'impegni assunti sul piano internazionale, ma soltanto quelle norme, la cui emanazione e', per cosi' dire, imposta dagl'impegni medesimi: per le quali, dunque, non vi sia margine di discrezionalita' quanto alla loro esistenza e al loro contenuto, ma solo l'alternativa tra il dare esecuzione all'obbligo assunto sul piano internazionale ed il violarlo, non emanando la norma o abrogandola dopo averla emanata. - S. n. 16/1978.
Come la Corte ha gia' affermato, l'interpretazione logico sistematica in virtu' della quale nelle categorie delle leggi che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione non consente di sottoporre a referendum abrogativo, rientrano anche "le disposizioni produttive di effetti collegati in modo cosi' stretto all'ambito di operativita'" delle leggi anzidette "che la preclusione debba ritenersi sottintesa", fa si' che debbano venir preclusi i referendum che investano non soltanto le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, ma anche quelle strettamente collegate all'esecuzione dei trattati medesimi. Restano dunque sottratte all'abrogazione referendaria non tutte le norme che lo Stato italiano puo' emanare, operando delle scelte, per dare attuazione nei modi considerati piu' idonei agl'impegni assunti sul piano internazionale, ma soltanto quelle norme, la cui emanazione e', per cosi' dire, imposta dagl'impegni medesimi: per le quali, dunque, non vi sia margine di discrezionalita' quanto alla loro esistenza e al loro contenuto, ma solo l'alternativa tra il dare esecuzione all'obbligo assunto sul piano internazionale ed il violarlo, non emanando la norma o abrogandola dopo averla emanata. - S. n. 16/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte