Sentenza 31/1981 (ECLI:IT:COST:1981:31)
Massima numero 9397
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  12/02/1981;  Decisione del  12/02/1981
Deposito del 13/02/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9396


Titolo
SENT. 31/81 B. ENERGIA NUCLEARE - LOCALIZZAZIONE DI CENTRALI ELETTRONUCLEARI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL TRATTATO EURATOM - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO.

Testo
Il quesito referendario avente ad oggetto le disposizioni della L. 2 agosto 1975 n. 393 (che disciplinano la localizzazione delle centrali elettronucleari), e` riconducibile ad una matrice unitaria e puo` essere riconosciuto "omogeneo". Peraltro la normativa oggetto del quesito, in quanto strettamente collegata all'ambito di operativita` del Trattato istitutivo dell'EURATOM, e` da ritenersi sottratta, al pari delle leggi di esecuzione dei trattati internazionali, a Referendum. (Inammissibilita` della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 e 22 della L. 2 agosto 1975 n. 393). - sulla "omogeneita`" del quesito referendario, cfr. S.n. 16/1978. - sulle leggi collegate all'ambito di operativita` dei trattati internazionali, cfr. S.n. 30/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte