Sentenza 32/1981 (ECLI:IT:COST:1981:32)
Massima numero 12149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  12/02/1981;  Decisione del  12/02/1981
Deposito del 26/02/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 32/81. NOTIFICAZIONI - IN MATERIA PENALE - IMPUTATO - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO ELETTO O DICHIARATO - ASSENZA, INSUFFICIENZA O INIDONEITA' DELLA ELEZIONE O DICHIARAZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - APPLICABILITA' DI TALE RITO ANCHE NEL CASO DI IMPUTATO IRREPERIBILE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 171, comma quinto, c.p.p., nel testo modificato dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534, e' rivolto a regolare la dichiarazione o l'elezione di domicilio cosi' da semplificare e rendere piu' spedite le forme di notificazione ed a disciplinare le conseguenze che ne derivano, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneita' delle stesse. Presupposto per la corretta applicazione di tale norma e' che l'imputato sia venuto effettivamente a conoscenza del procedimento iniziato a suo carico. Quando, invece, tale effettiva conoscenza non vi sia mai stata, non trova piu' applicazione l'art. 171 c.p.p., ma si dovra' procedere con il rito apprestato per gli irreperibili e la notifica in cancelleria dell'estratto della sentenza di condanna all'imputato contumace dovra' sempre essere preceduta dal rinnovo delle ricerche e dal decreto di irreperibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., dell'art. 171, comma quinto, c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534, nella parte in cui dispone che le notificazioni, qualora manchi o sia insufficiente o inidonea la dichiarazione o elezione di domicilio siano eseguite mediante deposito in cancelleria e con avviso al difensore, anche nel caso in cui il decreto di citazione a giudizio, contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio, sia stato notificato col rito degli irreperibili e il dibattimento si sia svolto in contumacia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte