Previdenza - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale crescente, per il quinquennio 2019-2023, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata elusione del giudicato costituzionale - Omessa indicazione dello specifico giudicato costituzionale asseritamente eluso - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per omessa indicazione dello specifico giudicato costituzionale asseritamente eluso, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Sardegna in riferimento all'art. 136 Cost. - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. Sull'assunto che la disposizione censurata non abbia osservato i criteri di legittimità del prelievo pensionistico stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale, l'ordinanza si limita a menzionare i «criteri da ultimo compiutamente delineati nella sentenza n. 173 del 2016», che tuttavia non reca alcuna declaratoria di illegittimità.
La denuncia dell'inosservanza, da parte del legislatore, dei principi tratti dalla giurisprudenza costituzionale, è cosa diversa dall'elusione di uno specifico giudicato costituzionale.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'elusione di uno specifico giudicato costituzionale, rilevante ai sensi dell'art. 136 Cost., si verifica quando la norma riproduce un'altra dichiarata incostituzionale o ne persegue anche indirettamente il risultato. (Precedenti citati: sentenze n. 164 del 2020, n. 57 del 2019, n. 101 del 2018, n. 250 del 2017, n. 231 del 2017, n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010).