Sentenza 34/1981 (ECLI:IT:COST:1981:34)
Massima numero 11493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  12/02/1981;  Decisione del  12/02/1981
Deposito del 26/02/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11494  11495  11496  11497


Titolo
SENT. 34/81 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - ESCLUSIONE DI INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DIRETTA DI VECCHIAIA PER I TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA DELLO STATO, DELL'ISTITUTO POST-TELEGRAFONICI E DELLA CPDEL - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TITOLARI DI PENSIONE DI REVERSIBILITA'E AI PENSIONATI DELLO STATO TITOLARI DI PENSIONE D'INVALIDITA' INPS

Testo
La previsione che esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta di vecchiaia a carico dell'INPS a favore dei titolari di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto post-telegrafonici o della C.P.D.E.L. - qualora per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito - assoggetta costoro ad un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto sia ai titolari di pensioni di reversibilita` (cui il diritto di integrazione al minimo e` sempre riconosciuto), sia ai titolari di pensione diretta dello Stato (cui spetta tale integrazione in ordine alla pensione d'invalidita` INPS). In effetti, di fronte all'identita` del rapporto che tutti gli aspiranti all'integrazione al minimo hanno con l'INPS, erogatore della pensione minima, non si giustifica la discriminazione del diritto all'integrazione sulla base di differenze relative alla seconda pensione cumulabile, di cui gli aspiranti sono titolari, quando tali differenze, come nei casi di specie, non comportino una diversita` sostanziale di condizioni economiche e sociali. Infatti, sotto il primo profilo, le situazioni dei titolari di pensioni dirette e quella dei titolari di pensioni di reversibilita` sono caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro dovuto e` comunque corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro; sotto l'altro profilo, sia il trattamento di invalidita`, sia quello per vecchiaia, entrambi erogati dall'INPS, hanno identica natura e funzioni, discendendo dallo stesso presupposto: la diminuita capacita` di guadagno, che rende il soggetto meritevole di eguale protezione. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 1338 del 1962 (che e` da considerare la sola disposizione effettivamente impugnata, essendo l'art. 23 l. n. 153 del 1969 semplice elemento di raffronto), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta di vecchiaia a carico dell'INPS per chi sia gia` titolare di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto post-telegrafonici e della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito, in riferimento all'art. 3 Cost.. Resta cosi` assorbita la censura relativa all'art. 38 Cost.. - cfr. SS. nn. 230/1974, 30/1976 e 263/1976

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte