Sentenza 34/1981 (ECLI:IT:COST:1981:34)
Massima numero 11495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
12/02/1981; Decisione del
12/02/1981
Deposito del 26/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/81 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - ESCLUSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DI ALTRA PENSIONE EROGATA DA ENTI DIVERSI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN DIPENDENZA DI PRESUPPOSTI GIURIDICI FORMALI (DOMANDA DI INTEGRAZIONE) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 34/81 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - ESCLUSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DI ALTRA PENSIONE EROGATA DA ENTI DIVERSI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN DIPENDENZA DI PRESUPPOSTI GIURIDICI FORMALI (DOMANDA DI INTEGRAZIONE) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'esclusione dell'integrazione al minimo di altra pensione indiretta erogata da enti diversi per i titolari di pensioni di reversibilita` a carico dell'INPS, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito, discrimina ingiustificatamente - attesa la sostanziale analogia della loro condizione sociale ed economica - tra i superstiti del pensionato definto in dipendenza di una circostanza estrinseca meramente casuale: l'avere quest'ultimo provveduto, o meno, mentre era in vita, a chiedere l'integrazione al minimo della sua pensione diretta. Di conseguenza l'art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 1338 del 1962 (da ritenere l'unica norma effettivamente impugnata, essendo l'art. 23 l. n. 153 del 1969 mero elemento di raffronto), nella parte in cui preclude che la pensione di riversibilita` INPS sia calcolata in proporzione alla pensione diretta INPS integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe diritto a percepire, e` costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 Cost.. Resta cosi` assorbita la censura relativa all'art. 38 Cost..
L'esclusione dell'integrazione al minimo di altra pensione indiretta erogata da enti diversi per i titolari di pensioni di reversibilita` a carico dell'INPS, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito, discrimina ingiustificatamente - attesa la sostanziale analogia della loro condizione sociale ed economica - tra i superstiti del pensionato definto in dipendenza di una circostanza estrinseca meramente casuale: l'avere quest'ultimo provveduto, o meno, mentre era in vita, a chiedere l'integrazione al minimo della sua pensione diretta. Di conseguenza l'art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 1338 del 1962 (da ritenere l'unica norma effettivamente impugnata, essendo l'art. 23 l. n. 153 del 1969 mero elemento di raffronto), nella parte in cui preclude che la pensione di riversibilita` INPS sia calcolata in proporzione alla pensione diretta INPS integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe diritto a percepire, e` costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 Cost.. Resta cosi` assorbita la censura relativa all'art. 38 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte