Sentenza 34/1981 (ECLI:IT:COST:1981:34)
Massima numero 11495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  12/02/1981;  Decisione del  12/02/1981
Deposito del 26/02/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11493  11494  11496  11497


Titolo
SENT. 34/81 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - ESCLUSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DI ALTRA PENSIONE EROGATA DA ENTI DIVERSI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN DIPENDENZA DI PRESUPPOSTI GIURIDICI FORMALI (DOMANDA DI INTEGRAZIONE) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'esclusione dell'integrazione al minimo di altra pensione indiretta erogata da enti diversi per i titolari di pensioni di reversibilita` a carico dell'INPS, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito, discrimina ingiustificatamente - attesa la sostanziale analogia della loro condizione sociale ed economica - tra i superstiti del pensionato definto in dipendenza di una circostanza estrinseca meramente casuale: l'avere quest'ultimo provveduto, o meno, mentre era in vita, a chiedere l'integrazione al minimo della sua pensione diretta. Di conseguenza l'art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 1338 del 1962 (da ritenere l'unica norma effettivamente impugnata, essendo l'art. 23 l. n. 153 del 1969 mero elemento di raffronto), nella parte in cui preclude che la pensione di riversibilita` INPS sia calcolata in proporzione alla pensione diretta INPS integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe diritto a percepire, e` costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 Cost.. Resta cosi` assorbita la censura relativa all'art. 38 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte