Sentenza 34/1981 (ECLI:IT:COST:1981:34)
Massima numero 11496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  12/02/1981;  Decisione del  12/02/1981
Deposito del 26/02/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11493  11494  11495  11497


Titolo
SENT. 34/81 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - ESCLUSIONE DI INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' E VECCHIAIA EROGATA DALLA GESTIONE SPECIALE ARTIGIANI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI STESSI DIPENDENTI TITOLARI DI PENSIONI A CARICO DI ENTI DIVERSI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La normativa che esclude per i titolari di pensione statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidita` e vecchiaia erogata dalla gestione speciale artigiani ingiustificatamente assoggetta costoro a trattamento differenziato rispetto sia ai titolari della stessa pensione statale (a cui e` concessa l'integrazione della pensione di invalidita` purche` erogata dall'INPS) sia ai titolari di qualunque pensione di reversibilita`, (che hanno diritto all'integrazione della pensione diretta INPS). Attesa la riconosciuta illegittimita` costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 1338 del 1962 recante una previsione identica a quella dell'art. 1, comma 2, l. n. 1339 del 1962 oggetto della presente questione, del tutto priva di giustificazione razionale si rivela la persistente esclusione di tale diritto per la pensione diretta (vecchiaia o invalidita`) erogata dalla Gestione speciale per i lavoratori autonomi, dal momento che la pensione suddetta assolve, per la particolare categoria degli artigiani, esattamente la stessa funzione svolta per gli altri lavoratori dalla pensione diretta a carico dell'assicurazione ordinaria INPS. L'identita` della funzione dei due trattamenti, che e` quella di assicurare al lavoratore anziano o invalido un minimo vitale, rende arbitraria la diversita` di disciplina data a due identici istituti a secondo che il pensionato sia assicurato dall'INPS o dalla gestione speciale lavoratori autonomi sempre gestita dall'INPS, non essendovi alcun motivo economico o sociale che valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in riferimento al minimo vitale. Deve essere, quindi, dichiarata - in riferimento all'art. 3 Cost. - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 1, comma 2, l. n. 1339 del 1962, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidita` e vecchiaia erogata dalla gestione speciale lavoratori autonomi per chi sia gia` titolare di pensione a carico dello Stato. (Va invece esclusa ogni pronuncia in ordine all'art. 23 l. n. 153 del 1969, perche` si tratta non di norma oggetto della censura, ma di mero elemento di raffronto). - cfr. SS. nn. 230/1974, 30/1976 e 263/1976

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte