Sentenza 34/1981 (ECLI:IT:COST:1981:34)
Massima numero 11497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
12/02/1981; Decisione del
12/02/1981
Deposito del 26/02/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/81 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - ESCLUSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DIRETTA INPS AI TITOLARI DI PENSIONI ESTERE - NON SUSSISTE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 34/81 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - ESCLUSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DIRETTA INPS AI TITOLARI DI PENSIONI ESTERE - NON SUSSISTE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La normativa impugnata non comporta affatto l'esclusione per i titolari di pensioni estere (nella specie, dell'AVS svizzera) dell'integrazione al minimo di pensione diretta a carico dell'INPS, qualora per effetto del cumulo si superi il minimo garantito. Il disposto divieto di integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS, riguarda, infatti, l'ipotesi del cumulo di una pensione diretta INPS con le varie forme di previdenza disposte dall'ordinamento italiano, nelle quali non puo` farsi rientrare, secondo i corretti criteri di interpretazione giuridica, una forma previdenziale a carico di un sistema estero, salvo quanto eventualmente disposto nei regolamenti comunitari europei. Scopo della norma impugnata, invero, e` di limitare l'onere del sistema previdenziale italiano, pur assicurando in ogni caso il minimo a tutti i pensionati, non gia` di impedire all'assicurato che tale minimo fruisca o possa fruire, di godere di altra forma di previdenza a carico di un sistema previdenziale straniero. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto dell'art. 10 l. 4 aprile 1952, n. 218 (modificato dagli artt. 2, comma 2, lett. a) e 8 l. 12 agosto 1962, n. 1338), dell'art. 23 l 30 aprile 1969, n. 153, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).
La normativa impugnata non comporta affatto l'esclusione per i titolari di pensioni estere (nella specie, dell'AVS svizzera) dell'integrazione al minimo di pensione diretta a carico dell'INPS, qualora per effetto del cumulo si superi il minimo garantito. Il disposto divieto di integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS, riguarda, infatti, l'ipotesi del cumulo di una pensione diretta INPS con le varie forme di previdenza disposte dall'ordinamento italiano, nelle quali non puo` farsi rientrare, secondo i corretti criteri di interpretazione giuridica, una forma previdenziale a carico di un sistema estero, salvo quanto eventualmente disposto nei regolamenti comunitari europei. Scopo della norma impugnata, invero, e` di limitare l'onere del sistema previdenziale italiano, pur assicurando in ogni caso il minimo a tutti i pensionati, non gia` di impedire all'assicurato che tale minimo fruisca o possa fruire, di godere di altra forma di previdenza a carico di un sistema previdenziale straniero. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto dell'art. 10 l. 4 aprile 1952, n. 218 (modificato dagli artt. 2, comma 2, lett. a) e 8 l. 12 agosto 1962, n. 1338), dell'art. 23 l 30 aprile 1969, n. 153, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte