Sentenza 35/1981 (ECLI:IT:COST:1981:35)
Massima numero 9358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  12/02/1981;  Decisione del  12/02/1981
Deposito del 26/02/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9356  9357  9359  9360  9361


Titolo
SENT. 35/81 C. ELEZIONI - UFFICI ELETTORALI - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI CHE SIANO LAVORATORI DIPENDENTI - ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO, PARI A TRE GIORNATE DI FERIE RETRIBUITE, PER LE SOLE ELEZIONI POLITICHE - PROPOSIZIONE DI QUESTIONE DI LEGITTIMITA` COSTITUZIONALE DI LEGGI CHE SI LIMITANO A RINVIARE ALLA DISCIPLINA ELETTORALE VIGENTE PER LA CAMERA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Quando si contesti la mancata attribuzione del compenso, pari a tre giornate di ferie retribuite, ai componenti dei seggi per elezioni diverse da quelle politiche, e` inammissibile l'impugnativa di norme che si limitano a rinviare, in quanto applicabile e qualunque essa sia, alla disciplina elettorale vigente per la Camera. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 79 legge reg. Sardegna 23 marzo 1961, n. 4; dell'art. 2 legge 5 agosto 1962, n. 1257; art. 49 legge reg. Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20 e art. 50 legge 23 maggio 1970, n. 352, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 53 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte