Sentenza 35/1981 (ECLI:IT:COST:1981:35)
Massima numero 9359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  12/02/1981;  Decisione del  12/02/1981
Deposito del 26/02/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9356  9357  9358  9360  9361


Titolo
SENT. 35/81 D. ELEZIONI - UFFICI ELETTORALI - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI CHE SIANO LAVORATORI DIPENDENTI - ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO, PARI A TRE GIORNATE DI FERIE RETRIBUITE PER LE SOLE ELEZIONI POLITICHE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE CON RIFERIMENTO AI RAPPRESENTANTI DI LISTA IN QUANTO NON POSSONO CONSIDERARSI MEMBRI DEGLI UFFICI ELETTORALI.

Testo
L'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 che prevede tre giorni di ferie retribuite, a carico dei datori di lavoro, per i componenti degli uffici elettorali che siano lavoratori dipendenti in occasione delle elezioni della Camera, non si applica ai rappresentanti di lista e conseguentemente e` inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale proposta da un rappresentante di lista nelle elezioni comunali, proviciali e regionali. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 53 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte