Sentenza 234/2020 (ECLI:IT:COST:2020:234)
Massima numero 43230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 09/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Titolo
Previdenza - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale crescente, per il quinquennio 2019-2023, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata violazione dell'orizzonte triennale del bilancio di previsione - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Previdenza - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale crescente, per il quinquennio 2019-2023, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata violazione dell'orizzonte triennale del bilancio di previsione - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Toscana, in riferimento all'art. 81 Cost. - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. Tali questioni censurano la durata quinquennale del suddetto prelievo di solidarietà, in quanto eccedente l'orizzonte triennale del bilancio di previsione, ma non forniscono alcuna spiegazione del richiamo all'art. 81 Cost., che invero nulla stabilisce a proposito di detta proiezione temporale.
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Toscana, in riferimento all'art. 81 Cost. - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. Tali questioni censurano la durata quinquennale del suddetto prelievo di solidarietà, in quanto eccedente l'orizzonte triennale del bilancio di previsione, ma non forniscono alcuna spiegazione del richiamo all'art. 81 Cost., che invero nulla stabilisce a proposito di detta proiezione temporale.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 261
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte