Sentenza 234/2020 (ECLI:IT:COST:2020:234)
Massima numero 43230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 09/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  43225  43226  43227  43228  43229  43231  43232  43233  43234  43238  43242


Titolo
Previdenza - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale crescente, per il quinquennio 2019-2023, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata violazione dell'orizzonte triennale del bilancio di previsione - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Toscana, in riferimento all'art. 81 Cost. - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. Tali questioni censurano la durata quinquennale del suddetto prelievo di solidarietà, in quanto eccedente l'orizzonte triennale del bilancio di previsione, ma non forniscono alcuna spiegazione del richiamo all'art. 81 Cost., che invero nulla stabilisce a proposito di detta proiezione temporale.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 261

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte