Sentenza 40/1981 (ECLI:IT:COST:1981:40)
Massima numero 11498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  26/02/1981;  Decisione del  26/02/1981
Deposito del 10/03/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. N. 40/81. ELEZIONI - COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI - LAVORATORI DIPENDENTI - INDENNITA' SOSTITUTIVA PER I GIORNI FESTIVI - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La concessione di tre giorni di ferie retribuite ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, configura una specifica misura agevolativa discrezionalmente disposta dal legislatore per meglio assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali politiche (nonche` di altre consultazioni assimilate quali i referendum disciplinati dalla l. n. 352 del 1970). Un'agevolazione siffatta non contraddice il principio costituzionale di eguaglianza, ma certo non esige di essere estensivamente intesa ed applicata, in forza di una pronuncia di questa Corte, fino a ricomprendere la concessione di un compenso ulteriore per l'attivita` prestata nelle eventuali giornate festive. Ne` giova il richiamo al comma terzo dell'art. 36 Cost., tanto piu` quando si tratti di lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere - al di fuori del rapporto di lavoro e delle relative garanzie previste dalla Costituzione - funzioni presso gli uffici elettorali. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all'art. 36, comma terzo, Cost.). - cfr. S. n. 35/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 3

Altri parametri e norme interposte