Sentenza 234/2020 (ECLI:IT:COST:2020:234)
Massima numero 43231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 09/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  43225  43226  43227  43228  43229  43230  43232  43233  43234  43238  43242


Titolo
Previdenza - Trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica - Riduzione, per il triennio 2019-2021, sulla base di misure percentuali riferite al trattamento minimo INPS - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della pensione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per il Friuli-Venezia Giulia, dal Tribunale di Milano e dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Toscana, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - dell'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, secondo cui, per il triennio 2019-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100% soltanto per quelli complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo INPS, mentre, per quelli di importo superiore, la rivalutazione è riconosciuta in misura decrescente, secondo una progressione inversa rispetto alla loro entità. La disposizione censurata non viola i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, poiché non ha l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici - neanche di quelli di importo più elevato, cui è comunque assicurata una quota perequativa del 40% - risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati. La misura, inoltre, è anche adeguatamente motivata in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica, in quanto il sacrificio perequativo imposto alle pensioni di elevato importo è stato disposto con una finalità di concorso agli oneri di finanziamento di un più agevole pensionamento anticipato (d.l. n. 4 del 2019, come convertito, c.d. "quota 100"), considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori attivi.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, nella prospettiva dell'art. 38, secondo comma, Cost., la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica. Essa è altresì funzionale all'attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, sanciti dall'art. 36, primo comma, Cost.; ciò senza che possa tuttavia configurarsi un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38 Cost. e quella di cui all'art. 36 Cost., tenuto conto che la prima è agganciata alla seconda non in modo indefettibile e strettamente proporzionale. Appartiene infatti alla discrezionalità del legislatore stabilire in concreto - nei limiti della ragionevolezza, secondo un criterio di eguaglianza sostanziale - le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2017, n. 173 del 2016, n. 70 del 2015, n. 316 del 2010; ordinanza n. 96 del 2018 e n. 256 del 2001).

Ogni misura di blocco o limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce. (Precedente citato: sentenza n. 250 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 260

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte