Sentenza 42/1981 (ECLI:IT:COST:1981:42)
Massima numero 11423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
05/03/1981; Decisione del
05/03/1981
Deposito del 23/03/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 42/81 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRECEDENTE SENTENZA DI INFONDATEZZA (N. 118/1963) - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA NORMA DA PARTE DEL GIUDICE A QUO NEL SENSO GIA' DISATTESO DALLA CORTE.
SENT. 42/81 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRECEDENTE SENTENZA DI INFONDATEZZA (N. 118/1963) - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA NORMA DA PARTE DEL GIUDICE A QUO NEL SENSO GIA' DISATTESO DALLA CORTE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima l'interpretazione di una norma interpretata dalla giurisprudenza prevalente in senso difforme da quello ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte con precedente pronuncia e, pertanto, si deve ritenere l'illegittimita` costituzionale dell'art. 26 della legge fallimentare nella parte in cui assoggetta il decreto del giudice delegato concernente il piano di riparto, entro tre giorni dall'emanazione, al reclamo al tribunale, in quanto per l'eccessiva brevita` del termine viene vulnerato il diritto di difesa, il cui effettivo esercizio postula che il termine di decadenza sia congruo e che decorra dal momento in cui l'interessato all'impugnativa abbia avuto notizia dell'emanazione dell'atto impugnabile, o quanto meno tale notizia abbia attinto un livello di conoscibilita` da parte dell'interessato medesimo.
E' costituzionalmente illegittima l'interpretazione di una norma interpretata dalla giurisprudenza prevalente in senso difforme da quello ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte con precedente pronuncia e, pertanto, si deve ritenere l'illegittimita` costituzionale dell'art. 26 della legge fallimentare nella parte in cui assoggetta il decreto del giudice delegato concernente il piano di riparto, entro tre giorni dall'emanazione, al reclamo al tribunale, in quanto per l'eccessiva brevita` del termine viene vulnerato il diritto di difesa, il cui effettivo esercizio postula che il termine di decadenza sia congruo e che decorra dal momento in cui l'interessato all'impugnativa abbia avuto notizia dell'emanazione dell'atto impugnabile, o quanto meno tale notizia abbia attinto un livello di conoscibilita` da parte dell'interessato medesimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte