Sentenza 43/1981 (ECLI:IT:COST:1981:43)
Massima numero 11443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  05/03/1981;  Decisione del  05/03/1981
Deposito del 23/03/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 43/81. REGIONE EMILIA ROMAGNA - CACCIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT.42, 3 E 39 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Il giudice che solleva la questione di legittimita` costituzionale e` tenuto a delibarne la non manifesta infondatezza e la rilevanza (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 42 Cost.- della legge Emilia-Romagna 21 gennaio 1974 n.5, per violazione della competenza del legislatore nazionale in ordine al diritto di proprieta` e ai principi dettati in materia di riserve di caccia; al principio di uguaglianza rispetto ai cacciatori residenti fuori del territorio regionale e ai proprietari, che non sono rappresentati nei comitati per la gestione della caccia; all'art. 39, rispetto agli aderenti alle associazioni diverse da quelle "maggiormente rappresentative" e a coloro che non sono iscritti ad alcuna associazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte