Ordinanza 45/1981 (ECLI:IT:COST:1981:45)
Massima numero 14502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  05/03/1981;  Decisione del  05/03/1981
Deposito del 23/03/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 45/81. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - MODALITA' PER IL RILASCIO (DELL'IMMOBILE) - FISSAZIONE DELLA DATA DI ESECUZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA COGNIZIONE - ASSERITA CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI PORRE NEL NULLA PROROGA E GRADUAZIONE DEGLI SFRATTI - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 103, 111 e 113 Cost., sotto il profilo che la norma, affidando al giudice della cognizione la fissazione della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio dell'immobile, porrebbe nel nulla gli istituti della proroga e della graduazione degli sfratti, in quanto priva di rilevanza nel giudizio a quo, posto che il pretore - giudice a quo - ha revocato la provvisoria esecuzione della sentenza di rilascio dell'immobile. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59 l. 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all'art. 3 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 22/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte