Sentenza 48/1981 (ECLI:IT:COST:1981:48)
Massima numero 24482
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
23/03/1981; Decisione del
23/03/1981
Deposito del 23/03/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 48/81. REFERENDUM - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - AMMISSIBILITA'.
SENT. 48/81. REFERENDUM - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - AMMISSIBILITA'.
Testo
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto delle ordinanze del 5 e 14 marzo 1981 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, per l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, recante "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica" (convertito, con modificazioni, nella l. 6 febbraio 1980, n. 15), come modificato, nell'art. 6, dall'art. unico del d.l. 12 dicembre 1980, n. 851, nel testo modificato dalla l. di conversione 13 febbraio 1981, n. 18. Il quesito referendario era stato riformulato dall'Ufficio nei seguenti termini: "Volete voi l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito nella l. 6 febbraio 1980 n. 15 ("Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica"), come modificato, nell'art. 6, dall'art. unico della l. 13 febbraio 1981 n. 18 ("Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 dicembre 1980 n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito, con modificazioni, nella l. 6 febbraio 1980 n. 15")? Con precedente sentenza n. 22 del 1981 la Corte aveva dichiarato ammissibile detta richiesta, escludendo pero' dall'esame e dalla conseguente pronuncia l'art. 6 che, nel disciplinare l'istituto del c.d. "fermo di pubblica sicurezza", ne limitava l'applicazione al periodo di un anno dall'entrata in vigore del d.l. n. 625 (non ancora decorso al momento della pronuncia dell'Ufficio centrale) e gia' prorogato di sessanta giorni una prima volta per effetto dell'art. unico del d.l. 12 dicembre 1980, n. 851 al tempo in cui la Corte era stata chiamata a giudicare dell'ammissibilita'. Successivamente con l. 13 febbraio 1981, n. 18, che ha convertito in legge con modificazioni il citato d.l. n. 851 del 1980, il periodo di applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 6 cit. e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1981. L'ufficio Centrale, con ordinanza 5 marzo (il cui dispositivo, inficiato da errore materiale e' stato corretto con successiva ordinanza del 14 marzo), applicando i principi emergenti dalla sentenza n. 68 del 1978, ha ritenuto che la modifica operata dalle norme sopravvenute, limitata, come e', alla sola proroga della durata delle disposizioni dettate dall'art. 6, senza toccare altrimenti i contenuti dell'atto normativo sottoposto a referendum, "e' indubbiamente riconducibile ai principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente", della quale "la norma considerata si presenta quale componente fondamentale e caratterizzante", estendendo le operazioni referendarie alle nuove disposizioni. Il contesto normativo della richiesta referendaria, pur dopo l'apportata modifica legislativa, mantiene il gia' riscontrato (nella sent. n. 22 cit.) carattere di omogeneita', poiche' l'art. 6 appare preordinato, al pari delle altre disposizioni, al medesimo intento perseguito dal legislatore, di apportare, cioe', in una fase di emergenza "modifiche all'intero sistema di prevenzione e repressione nell'ambito penale, in funzione preminente, appunto, della lotta al terrorismo ed alla delinquenza comune". E poiche' non si riscontra, per effetto della modifica stessa, alcuna altra ragione di inammissibilita', la richiesta dei nuovi termini indicati dall'Ufficio centrale va dichiarata ammissibile.
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto delle ordinanze del 5 e 14 marzo 1981 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, per l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, recante "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica" (convertito, con modificazioni, nella l. 6 febbraio 1980, n. 15), come modificato, nell'art. 6, dall'art. unico del d.l. 12 dicembre 1980, n. 851, nel testo modificato dalla l. di conversione 13 febbraio 1981, n. 18. Il quesito referendario era stato riformulato dall'Ufficio nei seguenti termini: "Volete voi l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito nella l. 6 febbraio 1980 n. 15 ("Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica"), come modificato, nell'art. 6, dall'art. unico della l. 13 febbraio 1981 n. 18 ("Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 dicembre 1980 n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito, con modificazioni, nella l. 6 febbraio 1980 n. 15")? Con precedente sentenza n. 22 del 1981 la Corte aveva dichiarato ammissibile detta richiesta, escludendo pero' dall'esame e dalla conseguente pronuncia l'art. 6 che, nel disciplinare l'istituto del c.d. "fermo di pubblica sicurezza", ne limitava l'applicazione al periodo di un anno dall'entrata in vigore del d.l. n. 625 (non ancora decorso al momento della pronuncia dell'Ufficio centrale) e gia' prorogato di sessanta giorni una prima volta per effetto dell'art. unico del d.l. 12 dicembre 1980, n. 851 al tempo in cui la Corte era stata chiamata a giudicare dell'ammissibilita'. Successivamente con l. 13 febbraio 1981, n. 18, che ha convertito in legge con modificazioni il citato d.l. n. 851 del 1980, il periodo di applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 6 cit. e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1981. L'ufficio Centrale, con ordinanza 5 marzo (il cui dispositivo, inficiato da errore materiale e' stato corretto con successiva ordinanza del 14 marzo), applicando i principi emergenti dalla sentenza n. 68 del 1978, ha ritenuto che la modifica operata dalle norme sopravvenute, limitata, come e', alla sola proroga della durata delle disposizioni dettate dall'art. 6, senza toccare altrimenti i contenuti dell'atto normativo sottoposto a referendum, "e' indubbiamente riconducibile ai principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente", della quale "la norma considerata si presenta quale componente fondamentale e caratterizzante", estendendo le operazioni referendarie alle nuove disposizioni. Il contesto normativo della richiesta referendaria, pur dopo l'apportata modifica legislativa, mantiene il gia' riscontrato (nella sent. n. 22 cit.) carattere di omogeneita', poiche' l'art. 6 appare preordinato, al pari delle altre disposizioni, al medesimo intento perseguito dal legislatore, di apportare, cioe', in una fase di emergenza "modifiche all'intero sistema di prevenzione e repressione nell'ambito penale, in funzione preminente, appunto, della lotta al terrorismo ed alla delinquenza comune". E poiche' non si riscontra, per effetto della modifica stessa, alcuna altra ragione di inammissibilita', la richiesta dei nuovi termini indicati dall'Ufficio centrale va dichiarata ammissibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte