Sentenza 50/1981 (ECLI:IT:COST:1981:50)
Massima numero 9412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  25/03/1981;  Decisione del  25/03/1981
Deposito del 07/04/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 50/81. IMPIEGO STATALE - CREDITI DI RETRIBUZIONE O PENSIONE - PRESCRIZIONE BIENNALE - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI PUBBLICI IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il diverso trattamento, in ordine al termine di prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni degl'impiegati statali (ai quali si applica la prescrizione biennale) rispetto a quello previsto per gli altri pubblici dipendenti (ai quali si applica la prescrizione quinquennale) costituisce una discriminazione fra crediti di uguale natura e contenuto, nonche` tra pubblici dipendenti. Pertanto l'art. 2, primo comma, del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, prevedendo la prescrizione biennale dei ratei di stipendi e pensioni degli impiegati statali, e` costituzionalmente illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte