Sentenza 234/2020 (ECLI:IT:COST:2020:234)
Massima numero 43232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 09/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Titolo
Previdenza - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale crescente, per il quinquennio 2019-2023, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio di universalità dell'imposizione - Riconducibilità del prelievo al genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Previdenza - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale crescente, per il quinquennio 2019-2023, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio di universalità dell'imposizione - Riconducibilità del prelievo al genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano e dalla Corte dei conti, sezz. giur. reg. per il Friuli-Venezia Giulia, per il Lazio, per la Sardegna e per la Toscana, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. Il prelievo disposto dalla norma censurata non implica una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, bensì è mantenuto all'interno del circuito previdenziale, mediante accantonamento in appositi fondi. Di conseguenza, il prelievo resta inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., e si sottrae al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2013 e n. 241 del 2012; ordinanza n. 22 del 2003).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano e dalla Corte dei conti, sezz. giur. reg. per il Friuli-Venezia Giulia, per il Lazio, per la Sardegna e per la Toscana, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. Il prelievo disposto dalla norma censurata non implica una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, bensì è mantenuto all'interno del circuito previdenziale, mediante accantonamento in appositi fondi. Di conseguenza, il prelievo resta inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., e si sottrae al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2013 e n. 241 del 2012; ordinanza n. 22 del 2003).
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 261
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte