Sentenza 51/1981 (ECLI:IT:COST:1981:51)
Massima numero 12148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  25/03/1981;  Decisione del  25/03/1981
Deposito del 07/04/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 51/81. NOTIFICAZIONI - IN MATERIA PENALE - IMPUTATO - MARITTIMO IMBARCATO - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA NEL LUOGO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA O DI FATTO E NON A NORMA DELL'ART. 1248 COD. NAV. - ALTERNATIVITA' DELLE FORME DI NOTIFICAZIONE - ADEGUATEZZA DELLA NOTIFICAZIONE CONSIDERATO IL COLLEGAMENTO CON I FAMILIARI - IMPOSSIBILITA' DI COMPARAZIONE CON LA NOTIFICAZIONE DI LATITANTI DETENUTI E IRREPERIBILI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 169 C.P.P.

Testo
Premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la notificazione eseguita nella casa di abitazione di un imputato durante il periodo di imbarco dello stesso in qualita' di marittimo non e' in contrasto con l'art. 1248 cod. nav., giacche', non essendo escluso che il notificando possa avere piu' di una casa di temporanea abitazione, e poiche' la notificazione puo' eseguirsi tanto nei modi ordinari di cui all'art. 169 c.p.p. quanto nella forma speciale di cui all'art. 1248 cod. nav., deve ritenersi forma adeguata di notificazione per il marittimo imbarcato - ai sensi dell'art. 24, comma secondo, Cost - quella prevista dall'art. 169 c.p.p., essendo verosimile che le persone legittimate a ricevere l'atto, per i vincoli ed i rapporti che hanno con l'interessato, portino a sua conoscenza il contenuto dell'atto stesso, sicche' la notificazione in quella forma effettuata puo' realizzare il suo scopo (considerati i mezzi attuali di comunicazione che consentono di raggiungere la nave anche in mare aperto). Nessuna comparazione e' poi possibile rispetto agli imputati latitanti, detenuti o irreperibili, per i quali il legislatore non ha previsto un trattamento piu' favorevole ma ha soltanto dettato norme particolari che tengono conto della speciale situazione in cui si trovano i soggetti interessati al procedimento di notificazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. dell'art. 169 c.p.p., nella parte in cui consente che, al marittimo imbarcato, la notifica di atti processuali venga effettuata nella sua casa di abitazione mediante consenga a persona convivente). - Sent. 125/1970, 170/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte