Sentenza 52/1981 (ECLI:IT:COST:1981:52)
Massima numero 9408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  25/03/1981;  Decisione del  25/03/1981
Deposito del 07/04/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9407


Titolo
SENT. 52/81 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI NON DI RUOLO - MALATTIA - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO AI DIPENDENTI DI RUOLO ED IN RELAZIONE ALL'ANZIANITA' DI SERVIZIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 97 COST. - NON FONDATEZZA.

Testo
Rientra nella discrezionalita` del legislatore differenziare la tutela da accordare ai pubblici impiegati, in caso d'infermita`, a seconda che si tratti di personale di ruolo o non di ruolo e mentre l'esclusione assoluta del diritto dell'impiegato non di ruolo a un qualsiasi periodo di assenza per malattia prima del compimento di un anno di servizio, e` priva di razionale giustificazione (S. n. 39/1972), appare ragionevole e conforme al principio del buon andamento della p.a. la statuizione che, per il personale non di ruolo, nelle ipotesi di assenza dal servizio per infermita`, il rapporto di impiego e` mantenuto per tre mesi o per sei mesi, se l'anzianita` di servizio sia inferiore o superiore a cinque anni, con facolta` dell'amministrazione di disporre la risoluzione del rapporto dopo tali periodi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207, nella parte in cui prevede la facolta` per l'Amministrazione di risolvere il rapporto d'impiego del personale non di ruolo in caso di assenza dal servizio per infermita` per tre o sei mesi, a seconda dell'anzianita` di servizio). - cfr. S. n. 39/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte