Sentenza 54/1981 (ECLI:IT:COST:1981:54)
Massima numero 11499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
25/03/1981; Decisione del
25/03/1981
Deposito del 07/04/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 54/81. LAVORO - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI CHE HANNO CONTRATTO LA MALATTIA IN BELGIO E IN ITALIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 54/81. LAVORO - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI CHE HANNO CONTRATTO LA MALATTIA IN BELGIO E IN ITALIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'eguaglianza delle situazioni dei lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi in patria e di quelli che l'hanno contratta in Belgio era stata ritenuta e affermata dal legislatore italiano nella l. n. 1115 del 1962. Appare pertanto irragionevole la discriminazione, volutamente o per errore tecnico, introdotta con il denunciato art. 293 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che mentre nella sua tabella 8 abolisce ogni limite temporale per la indennizzabilita`, richiama per i lavoratori italiani ammalatisi nel Belgio la tabella del d.P.R. n. 648 del 1956, cioe` il limite di quindici anni. (E' costituzionalmente illegittimo l'art. 293, comma primo del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle parole "nonche` la tabella allegata al d.P.R. 20 marzo 1956, n. 648").
L'eguaglianza delle situazioni dei lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi in patria e di quelli che l'hanno contratta in Belgio era stata ritenuta e affermata dal legislatore italiano nella l. n. 1115 del 1962. Appare pertanto irragionevole la discriminazione, volutamente o per errore tecnico, introdotta con il denunciato art. 293 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che mentre nella sua tabella 8 abolisce ogni limite temporale per la indennizzabilita`, richiama per i lavoratori italiani ammalatisi nel Belgio la tabella del d.P.R. n. 648 del 1956, cioe` il limite di quindici anni. (E' costituzionalmente illegittimo l'art. 293, comma primo del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle parole "nonche` la tabella allegata al d.P.R. 20 marzo 1956, n. 648").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte