Sentenza 234/2020 (ECLI:IT:COST:2020:234)
Massima numero 43233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 09/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Titolo
Previdenza - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale crescente, per il quinquennio 2019-2023, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata violazione del diritto di proprietà privata, in relazione ai vincoli derivanti da fonti convenzionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Previdenza - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale crescente, per il quinquennio 2019-2023, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata violazione del diritto di proprietà privata, in relazione ai vincoli derivanti da fonti convenzionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano e dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Toscana, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. alla CEDU - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. La riduzione in parola non si pone in contrasto con l'evocato parametro, poiché si limita ad incidere progressivamente sulla parte eccedentaria di scaglioni di elevato importo, anche in una prospettiva di riequilibrio nei confronti dei titolari di pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo. Inoltre, la soglia di 100.000 euro lordi annui, la quale determina l'attivazione del prelievo, gode della clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 267, non potendo mai essere perforata al ribasso dall'applicazione del contributo.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano e dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Toscana, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. alla CEDU - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. La riduzione in parola non si pone in contrasto con l'evocato parametro, poiché si limita ad incidere progressivamente sulla parte eccedentaria di scaglioni di elevato importo, anche in una prospettiva di riequilibrio nei confronti dei titolari di pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo. Inoltre, la soglia di 100.000 euro lordi annui, la quale determina l'attivazione del prelievo, gode della clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 267, non potendo mai essere perforata al ribasso dall'applicazione del contributo.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 261
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1