Ordinanza 61/1981 (ECLI:IT:COST:1981:61)
Massima numero 14506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  25/03/1981;  Decisione del  25/03/1981
Deposito del 07/04/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 61/81. IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.LO.R.) - REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO - BASE IMPONIBILE - CRITERI DI DETERMINAZIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, concernente la base imponibile della imposta ILOR, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 in quanto l'ordinanza del giudice a quo e' priva di motivazione sia sulla non manifesta infondatezza che sulla rilevanza della questione. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 42/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte