Sentenza 62/1981 (ECLI:IT:COST:1981:62)
Massima numero 12151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
02/04/1981; Decisione del
02/04/1981
Deposito del 15/04/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 62/81. IMPUGNAZIONI PENALI - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - ASSENZA DI GARANZIA COSTITUZIONALE - PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - REATI COMMESSI IN UDIENZA - GIUDIZIO IMMEDIATO - COMPETENZA DEL GIUDICE NELLA CUI UDIENZA IL REATO E' STATO COMMESSO ANCHE SE TRATTASI DI REATO DI COMPETENZA DI GIUDICE INFERIORE - ESCLUSIONE DELL'APPELLO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24, 25, 111 COST. - INSUSSISTENZA.
SENT. 62/81. IMPUGNAZIONI PENALI - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - ASSENZA DI GARANZIA COSTITUZIONALE - PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - REATI COMMESSI IN UDIENZA - GIUDIZIO IMMEDIATO - COMPETENZA DEL GIUDICE NELLA CUI UDIENZA IL REATO E' STATO COMMESSO ANCHE SE TRATTASI DI REATO DI COMPETENZA DI GIUDICE INFERIORE - ESCLUSIONE DELL'APPELLO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24, 25, 111 COST. - INSUSSISTENZA.
Testo
Il sistema costituzionale non prevede la garanzia del doppio grado di giurisdizione (cognizione di merito), mancando nel testo costituzionale una proposizione analoga a quella contenuta nell'art. 111, comma secondo, per il ricorso in cassazione, ed in tal senso chiaramente deponendo i lavori preparatori. La protezione costituzionale dell'appello non puo' desumersi, nemmeno indirettamente, con argomenti a fortiori dall'art. 125, comma, secondo Cost. che prevede l'istituzione di organi di giustizia amministrativa "di primo grado", poiche' tale norma riguarda il sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi della Regione rispetto al quale non e' dato il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost per violazione di legge. L'art. 24 Cost. assicura la tutela del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma non garantisce la parte contro la soppressione di un grado del processo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., della questione di legittimita' dell'art. 435, comma terzo, c.p.p, il quale prevede, quando il reato sia commesso in udienza, il giudizio immediato anche se il reato stesso rientri nella competenza di un giudice inferiore, con esclusione della garanzia del diritto al doppio grado di giurisdizione). - S. 122/1963, 92/1967, 54/1958, 117/1973, 70/1975, 73/1978, 72/1979, 188/1980, 53/1981.
Il sistema costituzionale non prevede la garanzia del doppio grado di giurisdizione (cognizione di merito), mancando nel testo costituzionale una proposizione analoga a quella contenuta nell'art. 111, comma secondo, per il ricorso in cassazione, ed in tal senso chiaramente deponendo i lavori preparatori. La protezione costituzionale dell'appello non puo' desumersi, nemmeno indirettamente, con argomenti a fortiori dall'art. 125, comma, secondo Cost. che prevede l'istituzione di organi di giustizia amministrativa "di primo grado", poiche' tale norma riguarda il sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi della Regione rispetto al quale non e' dato il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost per violazione di legge. L'art. 24 Cost. assicura la tutela del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma non garantisce la parte contro la soppressione di un grado del processo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., della questione di legittimita' dell'art. 435, comma terzo, c.p.p, il quale prevede, quando il reato sia commesso in udienza, il giudizio immediato anche se il reato stesso rientri nella competenza di un giudice inferiore, con esclusione della garanzia del diritto al doppio grado di giurisdizione). - S. 122/1963, 92/1967, 54/1958, 117/1973, 70/1975, 73/1978, 72/1979, 188/1980, 53/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte